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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Settembre 2026

BUONI PASTO: LA CASSAZIONE CONFERMA IL DIRITTO ANCHE PER I LAVORATORI TURNISTI

Con l’ordinanza n. 24866 del 31 agosto 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito che il diritto al buono pasto o al trattamento sostitutivo della mensa spetta anche ai lavoratori organizzati su turni, quando la prestazione lavorativa raggiunga almeno sei ore consecutive.

La pronuncia riguarda il ricorso proposto da un’Azienda Ospedaliera avverso la decisione che aveva riconosciuto ad un suo dipendente, collaboratore professionale infermiere impiegato su turni di copertura, il diritto ai buoni pasto per 1.527 giornate lavorative svolte tra il 2014 e il 2022, senza poter fruire del servizio mensa. L’Azienda aveva negato il beneficio ritenendo che spettasse soltanto per prestazioni di almeno otto ore.

La Cassazione ha confermato il principio secondo cui il buono pasto costituisce un’agevolazione di carattere assistenziale collegata all’organizzazione del lavoro e finalizzata a conciliare le esigenze del servizio con quelle del dipendente. Ai fini del riconoscimento del beneficio rileva la durata della prestazione lavorativa, mentre non assume rilievo il fatto che l’orario sia articolato su turni.

La Corte, nel caso concreto, ha inoltre chiarito che la contrattazione collettiva non ha escluso il diritto dei lavoratori turnisti alla mensa o alle relative modalità sostitutive: le esigenze organizzative aziendali, anche nei contesti caratterizzati dalla continuità del servizio, devono essere gestite attraverso un’adeguata programmazione dei turni. Il principio trova applicazione anche per il lavoro notturno, non potendo le relative indennità essere automaticamente considerate sostitutive del beneficio mensa in assenza di una specifica previsione contrattuale.
La decisione conferma quindi un principio di rilievo per i datori di lavoro che adottano modelli organizzativi basati sulla turnazione: l’impossibilità di fruire della mensa per ragioni organizzative non esclude il diritto al trattamento sostitutivo quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicabile.


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