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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 22 Settembre 2026

LAVORO IN CONDIZIONI DISAGIATE E ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE: IL NUOVO ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO

Con la sentenza n. 4969/2026, pubblicata il 22 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha affermato che la mera applicazione del CCNL corretto per il settore di attività non esclude la possibilità di verificare l’adeguatezza sostanziale della retribuzione rispetto alle concrete condizioni di lavoro, alla luce dell’art. 36 Cost. La vicenda riguarda una società veneta operante nella logistica di prodotti surgelati, presso la quale otto lavoratori prestavano attività per diverse ore al giorno in celle frigorifere a temperature comprese tra -20 °C e -24 °C. Poiché il CCNL Commercio applicato non prevedeva un’apposita indennità per il disagio derivante dal freddo, mentre contratti collettivi affini riconoscevano maggiorazioni fino al 12%, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona, con disposizione n. 93/2024 adottata ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004, imponeva all’impresa di avviare una trattativa aziendale per l’introduzione di un’indennità compresa tra l’8% e il 12% della retribuzione. Il TAR Veneto aveva annullato il provvedimento, ritenendo che il potere di disposizione presupponesse la violazione di un obbligo già previsto dalla legge o dal CCNL applicato. Il Consiglio di Stato ha invece riformato tale decisione, ritenendo che nella nozione di “irregolarità” rilevante ai fini dell’intervento ispettivo possa rientrare anche l’inadeguatezza sostanziale della retribuzione rispetto alle mansioni concretamente svolte. Il Collegio ha richiamato l’art. 36 Cost., nonché precedenti dello stesso Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, secondo cui i minimi contrattuali possono essere sottoposti a verifica giudiziale rispetto ai requisiti di proporzionalità e sufficienza, anche mediante il confronto con contratti collettivi affini. La circostanza che il lavoro a temperature pari o inferiori a -5 °C sia qualificato come usurante ai sensi del d.lgs. n. 374/1993 non determina, di per sé, il diritto automatico a un’indennità, ma costituisce un elemento rilevante nella valutazione delle concrete condizioni lavorative. Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che l’INL abbia imposto l’applicazione di un diverso CCNL, precisando che il provvedimento si limitava a sollecitare la contrattazione aziendale, utilizzando le percentuali previste da contratti affini come parametro di riferimento. La pronuncia conferma quindi che la corretta applicazione del CCNL non garantisce, da sola, la conformità del trattamento retributivo all’art. 36 Cost., rendendo necessario considerare anche le specifiche condizioni di svolgimento della prestazione e l’eventuale presenza di particolari fattori di disagio o rischio.


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