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2 Febbraio 2024
SOPRAVVENIENZA IMPONIBILE E CRITERI DI IMPUTAZIONE TEMPORALE
Con la sentenza n. 2517/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di passività e ai criteri di imputazione temporale.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione una sopravvenienza attiva per insussistenza di passività iscritte in bilancio in esercizi precedenti, non rilevata a bilancio nell’esercizio oggetto di accertamento, il 2006.
La Suprema Corte ripercorre l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di reddito d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. art. 88, comma 1 del TUIR, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, e assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento a imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza (Cass. n. 1508/2020).
Da un punto di vista giuridico, una sopravvenienza attiva deve essere assoggettata a imposizione in riferimento all’esercizio in cui la posta attiva acquista certezza (Cass. nn. 20543/2006, 1508/2020, 24580/2022 e 3901/2023), non rilevando, dunque, il momento in cui l’eliminazione della posta passiva sia stata contabilmente annotata, perché, se così fosse, si renderebbe derogabile il principio di imputazione per competenza. Rileva, invece, il momento in cui si è acquisita la giuridica certezza della inesistenza della posta passiva, cioè il momento in cui si è verificato il fatto di gestione che ha prodotto il venir meno della posta passiva (Cass. n. 20608/2023).
Alla luce di tali orientamenti, la Cassazione smentisce la tesi esposta dal contribuente secondo cui la sopravvenienza attiva per insussistenza di passività sarebbe imponibile e accertabile solo nell’esercizio in cui ricorra, alternativamente, l’esposizione nel bilancio d’esercizio, ovvero l’acquisizione della giuridica certezza della inesistenza della posta passiva. Secondo la Corte tale tesi lascerebbe il contribuente arbitro dell’emersione della sopravvenienza, rimettendogli, in sostanza, la scelta del periodo di imposta a lui più conveniente in cui rendere possibile all’Ufficio il recupero a tassazione. Occorre, invece, fare riferimento unicamente all’esercizio in tale componente si sia palesato e se ne siano accertati i presupposti. L’applicazione di tali principi ha indotto la Suprema Corte a ritenere che, nel caso di specie, tale periodo coincida con l’anno 2006, oggetto del controllo fiscale.

