Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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2 Febbraio 2024
CONDOTTA DEL SOCIO FINANZIATORE E POSTERGAZIONE DEL CREDITO
Nell’ordinanza n. 30054/2023 la Suprema Corte ha stabilito che il finanziamento concesso dal socio di una srl alla società in un momento di solidità finanziaria potrebbe divenire postergato, ex art. 2467 c.c., quando, in seguito all’insorgenza della crisi e per un tempo significativo, venga omessa la richiesta del relativo rimborso. La nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all’art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di finanziamento in senso stretto, rientrando nel suo ambito applicativo i finanziamenti effettuati “in qualsiasi forma” (2467 c. 2 c.c.), quindi, ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione (cfr. Cass. n. 3017/2019).
La nozione di “finanziamento” di cui all’art. 2467 c.c., dunque, va intesa in senso sostanziale. Ragion per cui potrebbe dare luogo a un finanziamento tanto la prestazione di una garanzia da parte del socio, funzionale al conseguimento di finanziamenti in denaro, con conseguente postergazione dell’eventuale rivalsa del socio verso la società finanziata, quanto la fornitura di merci o servizi se protratta nel tempo in assenza del pagamento del relativo corrispettivo. Presupposto della postergazione del finanziamento in qualsiasi forma effettuato, è che la società beneficiaria dello stesso si trovi, al momento dell’erogazione del finanziamento, in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. La Suprema Corte sottolinea come, se il socio dovesse erogare un finanziamento alla società in un momento in cui è esclusa l’applicazione della norma, perché la società versa in situazione di piena solidità finanziaria, sia possibile che, in caso di insorgenza di una situazione di crisi, la mancata riscossione del rimborso del finanziamento assuma rilievo tale da giustificare l’applicazione della disposizione codicistica, con conseguente postergazione. In tal caso occorre una valutazione complessiva del comportamento del socio al fine di stabilire se la condotta da lui posta in essere, quand’anche meramente passiva, integri effettivamente gli estremi del “finanziamento”, da intendersi nel senso ampio di cui si è detto.

