Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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9 Febbraio 2024
LEGITTIMITA’ DI ACCORDI TRA GENITORI E FIGLI PER L’EQUA DISTRIBUZIONE DEI BENI DONATI
Con la sentenza N. 722/2024 la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità del divieto di patti successori (art. 458 c.c.), nel caso in cui i fratelli, d’intesa con i genitori, procedano a forme di conguaglio o di compensazione per riequilibrare la differenza di valore dei beni ricevuti in donazione dai genitori, in quanto questa ipotesi non coinvolge diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore e, quindi, non trova nella successione il suo presupposto causale.
Nel caso oggetto della sentenza, un soggetto, con atto pubblico qualificato come donazione, aveva trasferito alle sorelle, a titolo gratuito, alcune quote di una srl e, successivamente, sopraggiunti alcuni figli, aveva invocato giudizialmente la revoca del negozio, ai sensi dell’art. 803 c.c.
Le sorelle avevano eccepito che l’atto impugnato aveva solo la qualifica formale di “donazione”, ma era stato stipulato con la mera funzione di esecuzione di un precedente accordo, con cui i genitori avevano inteso definire l’assetto della divisione dei loro beni tra i figli medesimi. I genitori, dopo aver effettuato donazioni dei propri beni a favore di alcuni soltanto dei loro figli, avevano inteso riequilibrare l’entità di tali attribuzioni prevedendo, con apposita intesa raggiunta insieme ai figli, l’attribuzione di beni e/o di conguagli in denaro da parte dei donatari, a vantaggio dei fratelli che avevano ricevuto beni di valore inferiore o che non ne avevano ricevuto alcuno. Secondo la posizione del fratello, tale scrittura sarebbe stata nulla, per violazione dei patti successori (art. 458 c.c.), in quanto improntata alla definizione della futura distribuzione tra i successibili dei patrimoni ereditari dei genitori ancora in vita. Inoltre, l’accertamento della nullità della scrittura avrebbe dovuto travolgere anche il conseguente trasferimento delle quote societarie alle sorelle, in quanto realizzato in esecuzione della prima e ad essa causalmente collegato.
Tale interpretazione viene accolta dalla Corte di Appello, ma non è condivisa dalla Cassazione. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14110/2021 e Cass. n. 1683/1995), per stabilire se una pattuizione sia contraria al divieto di patti successori, occorre accertare se:
– l’accordo abbia avuto la specifica finalità di incidere sui diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
– la cosa o i diritti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
– il promittente abbia inteso disporre in tutto o in parte della propria successione, privandosi così della possibilità di cambiare idea;
– l’acquirente abbia stipulato come avente diritto alla successione stessa;
– il trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, a titolo di eredità o di legato.
Nel caso vagliato dalla Cassazione, dal negozio in questione non emergeva la volontà abdicativa dei genitori in ordine all’assetto delle loro successioni future, bensì il desiderio di regolamentare le situazioni patrimoniali pregresse. In conclusione, la Corte ribadisce che l’assunzione, tra fratelli, dell’obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore (Cass. n. 24291/2015).

