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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 31 Ottobre 2024

SOGLIA DEI FRINGE BENEFIT PER IL TRIENNIO 2025 – 2027

La bozza del Ddl. di bilancio 2025 prevede la proporoga per il triennio 2025-2027 della soglia di non imponibilità dei fringe benefit nella misura di 1.000 euro per tutti i dipendenti, con un incremento a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Si ricorda che le predette soglie riguardano il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, insieme alle somme loro erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo stipulato per l’acquisto all’abitazione principale.

Il maggior limite di 2.000 euro è riservato ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, (alle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR).

Il Ddl. di bilancio 2025 introdurrebbe inoltre novità in tema di determinazione del fringe benefit per auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, valore attualmente definito in relazione all’emissione di anidride carbonica del veicolo (25% con emissioni di CO2 fino a 60 g/km; 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km; 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km; 60% con emissioni superiori a 190 g/km).

Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assumerebbe il 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. Tale percentuale sarebbe ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

La bozza prevederebbe, inoltre, che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorreranno, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, a condizione che i lavoratori nell’anno precedente l’assunzione abbiano percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro e abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro da contratto.


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