Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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31 Ottobre 2024
NOTE DI CREDITO SU FATTURE IN SPLIT PAYMENT – LIMITE ANNUALE
Nella risposta a interpello n. 210 dello scorso 25 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di applicazione dello split payment, il cedente/prestatore che non ha incassato l’importo fatturato può emettere nota di variazione in diminuzione, anche decorso un anno dall’emissione della fattura, purchè il cessionario/committente non abbia optato per anticipare l’esigibilità dell’IVA.
L’interpello verte sul caso di una società che ha emesso una fattura nei confronti di un soggetto che rientra nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti e, non avendo incassato l’importo intende emettere una nota di variazione in diminuzione, nonostante sia decorso più di un anno dalla suddetta fattura.
L’art. 26, al comma 3 del DPR 633/72 stabilisce che il termine di emissione della nota di variazione cedente o prestatore non può eccedere l’anno, qualora gli eventi da cui scaturisce (dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente) si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti;
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le citate disposizioni devono essere coordinate con quelle relative alla scissione dei pagamenti, che prevedono l’esigibilità dell’IVA addebitata dal cedente/prestatore al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente. In via facoltativa, tale soggetto può tuttavia anticipare l’esigibilità dell’IVA al momento della ricezione della fattura oppure al momento della registrazione del documento.
Nel caso in esame viene ribadito che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, l’IVA non diviene esigibile, seppure l’operazione sia stata fatturata, non essendosi il cessionario/committente avvalso della facoltà di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione della fattura o della sua registrazione. In caso contrario, invece, sarebbe applicabile il limite annuale previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72 per l’emissione delle note di credito.
Pertanto, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario/committente non abbia optato per l’esigibilità anticipata dell’imposta, il cedente/prestatore potrà emettere la nota di variazione in diminuzione e annotarla in rettifica nel registro delle fatture emesse, senza alcun effetto nella relativa liquidazione IVA. Il cessionario/committente dovrà stornare contabilmente l’operazione, senza effetti sostanziali sulla liquidazione IVA e sui versamenti da eseguire.

