Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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9 Ottobre 2026
SOCIETÀ DI CAPITALI: L’ASTENSIONE IN ASSEMBLEA PESA COME UN VOTO CONTRARIO
Nelle assemblee delle società di capitali, scegliere di astenersi da una votazione può avere conseguenze sull’approvazione delle delibere. È quanto affermato dal Comitato Triveneto dei Notai nelle recenti massime H.B.44 e I.B.35, dedicate rispettivamente alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata.
Secondo i Notai, l’astensione, pur non costituendo formalmente un voto contrario, produce il medesimo effetto ai fini del raggiungimento delle maggioranze assembleari. Il socio astenuto, infatti, continua a essere considerato nel calcolo del capitale rilevante per la deliberazione, senza che la sua partecipazione possa essere esclusa dal computo.
In termini pratici, se a un’assemblea partecipa l’80% del capitale sociale e i voti si distribuiscono tra il 40% favorevole, il 5% contrario e il 35% astenuto, la delibera non viene approvata qualora sia richiesta la maggioranza assoluta del capitale rappresentato. I voti favorevoli, infatti, non superano la metà del capitale presente.
Una precisazione importante riguarda le S.r.l., nelle quali lo statuto può prevedere una disciplina differente, stabilendo che le partecipazioni dei soci volontariamente astenuti non rilevino ai fini del calcolo del quorum deliberativo. Tale possibilità riflette la maggiore autonomia riconosciuta ai soci nella definizione delle regole di funzionamento dell’assemblea.
Resta, invece, ferma per le S.p.A., la specifica eccezione prevista dall’art. 2368, comma 3, c.c. per l’astensione dovuta a conflitto di interessi. In questo caso, ai fini del calcolo del quorum deliberativo, non rilevano le azioni per le quali il socio si astenga per conflitto d’interessi.
