Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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9 Ottobre 2026
RIMBORSO IVA: RICONOSCIUTE ANCHE LE SPESE SOSTENUTE PRIMA DELL’AVVIO DELL’ATTIVITÀ
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18342/2026, ha chiarito che il rimborso dell’IVA assolta in Italia da una società stabilita in un altro Stato UE non può essere negato per il solo fatto che, al momento degli acquisti, l’impresa non disponesse di una struttura amministrativa e non avesse ancora realizzato operazioni attive.
Il diritto alla detrazione, e quindi al rimborso quando ne ricorrono i presupposti, può infatti spettare anche per le spese sostenute nella fase preparatoria dell’attività. È però necessario che gli acquisti siano effettivamente inerenti al progetto imprenditoriale e funzionali al suo futuro avvio.
La vicenda riguarda una società irlandese che aveva richiesto il rimborso dell’IVA assolta in Italia per l’acquisizione di contratti relativi alla fornitura di aeromobili, motori e servizi accessori. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato il diritto al rimborso, rilevando che la società, costituita da poco, non aveva ancora realizzato operazioni attive né sostenuto costi ordinari di gestione.
La Cassazione ha ribadito che il diritto alla detrazione dell’IVA sorge già nella fase preparatoria dell’attività economica, senza che sia necessario attendere l’effettivo avvio dell’impresa. Ciò che rileva è che gli acquisti siano funzionali a un’iniziativa imprenditoriale concreta, la cui realizzazione sia supportata da elementi oggettivi, e che il mancato utilizzo dei beni/servizi dipenda da circostanze indipendenti dalla volontà del contribuente.
