Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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9 Ottobre 2026
SMART WORKING: REVOCA SOLO CON ADEGUATA MOTIVAZIONE E OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO DEI BUONI PASTO
Il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, con la sentenza pubblicata il 15 aprile 2026, ha accolto parzialmente il ricorso a favore di una dipendente assunta a tempo indeterminato contro la società datrice di lavoro. Il Giudice, pur rigettando la domanda della ricorrente di inquadramento superiore e delle connesse differenze retributive, accertando che le mansioni concretamente svolte non soddisfacevano i requisiti di autonomia, responsabilità e coordinamento richiesti, dichiarava l’illegittimità del mancato riconoscimento dei buoni pasto durante il periodo di smart working concesso alla dipendente (nel periodo dal 2020 al 2022). Si è, infatti, ritenuto opportuno condannare la società convenuta al pagamento di € 3.600,00 oltre rivalutazione e interessi legali, in forza del principio di parità di trattamento tra lavoro agile e in presenza, contenuto nello stesso contratto collettivo applicabile nel caso concreto. Ne consegue, perciò, che il solo svolgimento della prestazione da remoto non determina la perdita automatica del suindicato beneficio. Il Tribunale ha altresì dichiarato illegittimi sia la revoca dell’articolazione oraria concessa alla ricorrente ex art. 33 CCNL sia il diniego allo smart working, poiché sorretti da motivazioni generiche di riorganizzazione aziendale. Di conseguenza, alla società è stato ordinato di ripristinare l’articolazione oraria concessa e di sottoscrivere l’accordo di lavoro agile con la ricorrente, con compensazione parziale delle spese di lite.
