Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
-
2 Ottobre 2026
COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA: L’ASSENZA DEL VISTO NON COMPORTA SEMPRE IL RECUPERO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26020/2026, è tornata ad esprimersi sul tema della compensazione dei crediti d’imposta utilizzati senza visto di conformità o con visto irregolare, affermando un principio particolarmente rilevante.
Secondo la Corte, la mancanza del visto non determina automaticamente l’illegittimità della compensazione. Occorre invece verificare, caso per caso, se la violazione abbia concretamente ostacolato l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e se il credito utilizzato fosse effettivamente esistente e spettante. In assenza di tali elementi, l’irregolarità può essere qualificata come meramente formale e, quindi, non sanzionabile.
Il principio assume particolare rilievo perché la Cassazione lo ritiene applicabile anche dopo le modifiche introdotte dal DL 50/2017, che prevedono il recupero del credito utilizzato senza visto, oltre a interessi e sanzioni. La Corte valorizza tuttavia i principi di offensività e proporzionalità: se il credito è reale, spettante e la violazione non ha compromesso i controlli, non può essere trattato come inesistente o non spettante.
