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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 2 Ottobre 2026

IVA E ATTIVITÀ SEPARATE: LA DETRAZIONE SUGLI ACQUISTI PROMISCUI RICHIEDE CRITERI OGGETTIVI

La Cassazione, con le sentenze nn. 7899 e 7900 del 31 marzo 2026, torna ad esprimersi in merito al calcolo dell’IVA detraibile per gli acquisti promiscui effettuati da soggetti che hanno optato per la separazione delle attività. Il criterio basato sul volume d’affari rappresenta il metodo ordinario, ma può essere sostituito da un diverso criterio quando quest’ultimo consenta di determinare con maggiore precisione la quota di spese riferibile alle operazioni imponibili.

Il principio assume particolare rilievo per le attività caratterizzate dalla presenza di operazioni sia imponibili sia esenti. Il caso esaminato riguardava una società operante sia nel settore bancario, con operazioni esenti da IVA, sia nel leasing, soggetto invece a imposta. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato il criterio adottato dalla società, proponendo una diversa modalità di ripartizione basata sugli interessi attivi contabilizzati.

Richiamando la giurisprudenza europea, la Suprema Corte ha ribadito che la detrazione IVA deve rispettare il principio di neutralità e riflettere, con la maggiore precisione possibile, l’effettiva destinazione degli acquisti alle operazioni che danno diritto alla detrazione. È quindi possibile utilizzare criteri alternativi al fatturato, purché siano oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati e consentano un risultato più preciso.

Nel caso concreto, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse dimostrato adeguatamente la maggiore attendibilità del metodo alternativo proposto. Un criterio fondato soltanto sugli interessi attivi, trascurando la quota capitale dei finanziamenti, rischia infatti di collegare la detrazione alla redditività dell’attività, in contrasto con il principio di neutralità IVA.

l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto più appropriato utilizzare il rapporto tra gli interessi attivi delle due attività, anziché il volume d’affari.

La Cassazione ha però ritenuto che tale metodo non sia stato adeguatamente dimostrato come più preciso. Considerare esclusivamente gli interessi, infatti, rischia di non rappresentare correttamente la destinazione effettiva dei costi e di compromettere il principio di neutralità dell’IVA.


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