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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Luglio 2026

SMART WORKING DURANTE IL COVID: VALIDO ANCHE SENZA CONTRATTO SCRITTO

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22622 del 2 luglio 2026, ha stabilito che non è legittimo licenziare un dipendente per assenza ingiustificata se quest’ultimo dimostra di aver svolto l’attività in smart working, anche in assenza di un accordo scritto con il datore di lavoro.

Il caso riguardava un lavoratore licenziato per nove giorni di presunta assenza. Attraverso lo scambio di e-mail e una registrazione audio, il dipendente ha però dimostrato che il datore di lavoro aveva autorizzato e condiviso la modalità di lavoro agile durante il periodo dell’emergenza Covid-19. In particolare, una mail del marzo 2020, nella quale l’azienda invitava il lavoratore a proseguire nello smart working, è stata ritenuta una prova sufficiente dell’accordo tra le parti.

A confermare la ricostruzione hanno contribuito anche le buste paga e le testimonianze, che hanno evidenziato come l’azienda fosse pienamente consapevole dell’organizzazione del lavoro agile e ne avesse gestito l’applicazione per diversi mesi.

La Cassazione ha inoltre ricordato che, durante l’emergenza pandemica, la normativa speciale consentiva il ricorso allo smart working senza la necessità di un accordo individuale scritto. Per questo motivo, il datore di lavoro non può successivamente contestare la mancanza di una formalizzazione quando ha di fatto autorizzato, organizzato e accettato tale modalità di lavoro. Di conseguenza, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo.


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