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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Luglio 2026

VISITA FISCALE E LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: ILLEGITTIMO SE IL VERBALE È AMBIGUO

Con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha confermato la reintegrazione e il risarcimento a favore di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di presunte irreperibilità durante le visite del medico fiscale.

Nel caso specifico, il licenziamento era stato intimato dopo tre accessi, con esito negativo, effettuati dal medico presso il domicilio del dipendente. I relativi verbali contenevano tuttavia formule ambivalenti, come “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”, “impossibilità a lasciare invito” e “non ha risposto nessuno”, giudicate dai magistrati di merito idonee a generare dubbi sull’effettiva irreperibilità del lavoratore.

La Cassazione ha chiarito che il verbale del medico fiscale ha fede privilegiata solo per quanto effettivamente attestato nel documento. Di conseguenza, se il medico certifica che all’indirizzo indicato non ha risposto nessuno, senza dichiarare espressamente l’assenza del lavoratore, resta ammissibile la prova contraria volta a dimostrare che il dipendente era effettivamente presente al momento della visita.

È stato inoltre ribadito che, in caso di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata, l’onere della prova spetta al datore di lavoro, che deve dimostrare in maniera piena e certa la condotta addebitata. Pertanto, un verbale ambiguo non può essere interpretato automaticamente a sfavore del lavoratore.

La Corte di Cassazione ha così confermato, nel caso di specie, la decisione della Corte d’appello, disponendo la reintegrazione del lavoratore e il riconoscimento di un risarcimento pari a undici mensilità.


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