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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 27 Ottobre 2023

SI HA CONCORRENZA ILLECITA QUANDO IL SOCIO RECEDE E TRASFERISCE L’INTERO PORTAFOGLIO CLIENTI

La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 28 luglio 2023, n. 23010, ha affermato che integra un’attività di concorrenza illecita la condotta del socio accomandatario di una società di persone – titolare di rapporto di agenzia di assicurazioni – che, dopo aver disdetto a nome della società il contratto di agenzia da essa intrattenuto, lo abbia poi assunto in proprio, trasferendo il portafoglio clienti ad una nuova società a lui riferibile.

Nella vicenda una società in accomandita semplice, operante nel settore assicurativo, ha citato in giudizio un ex socio accomandatario accusandolo di aver violato gli obblighi di corretta gestione aziendale, danneggiando così l’interesse sociale. La società chiedeva un risarcimento del danno a causa del comportamento del socio, il quale aveva esercitato il diritto di recesso un anno prima e aveva trasferito il portafoglio clienti ad un’altra società che aveva costituito.

Nel corso del procedimento giudiziario, sia in primo che secondo grado, le condotte illecite del socio sono state confermate, ma la richiesta di risarcimento danni è stata respinta per mancanza di prova di danno. I giudici hanno ritenuto che, all’interno della società, dato che il socio accomandatario era l’unico in possesso dei requisiti necessari per svolgere l’attività (iscrizione all’albo degli agenti di assicurazione) e che il suo recesso avrebbe causato la perdita del portafoglio clienti solo per il periodo tra la comunicazione del recesso e la sua efficacia, si sarebbe verificata solo una violazione degli obblighi di corretta gestione.

La Corte di Cassazione è intervenuta su questa questione, ritenendo fondata la lamentela della società attrice. La Corte ha ribadito il principio secondo cui i rapporti tra i soci e la società devono essere basati sulla buona fede e correttezza e che il divieto di concorrenza da parte dei soci rappresenta un’applicazione di questo principio. La normativa prevede il diritto della società al risarcimento del danno in caso di violazione del divieto di concorrenza da parte del socio. Nel caso specifico, il comportamento del socio, che aveva disdetto il contratto di agenzia e lo aveva ripreso in proprio, aveva causato uno spostamento della clientela e il trasferimento del portafoglio clienti ad un’altra società di sua proprietà, con conseguente violazione del divieto di concorrenza e diritto a ricevere un risarcimento in capo alla società accomandataria da valutare in base alla differenza tra i mancati ricavi e i costi non sostenuti dalla società a causa di questa condotta illecita.

Sulla base di ciò la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società e ha annullato la sentenza precedente, rinviando la questione alla Corte d’Appello, che dovrà determinare il danno subito dalla società in base ai principi stabiliti dalla Cassazione.


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