Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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27 Ottobre 2023
ANCHE UNA SINGOLA CONDOTTA MOBBIZZANTE DEL DATORE DÀ DIRITTO AL RISARCIMENTO
Con Ordinanza n. 29101 del 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche un atto isolato che violi gli interessi protetti del lavoratore al massimo livello dell’ordinamento richiede una reazione e una protezione attraverso il risarcimento del danno, indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa del datore di lavoro.
Tale pronuncia si pone all’interno del recente dibattito in merito al fenomeno del c.d. mobbing che trova il suo referente principale nell’art. 2087 c.c.. Con il termine mobbing si intendono quelle azioni e quei comportamenti intimidatori ed ostili di cui il lavoratore viene fatto oggetto nell’ambiente di lavoro da parte dei propri superiori o colleghi. Costituiscono fenomeni di mobbing: la messa in atto di comportamenti persecutori; l’adibizione a mansioni dequalificanti e poco consone alla professionalità del lavoratore, al punto da farlo cadere in una malattia acuta. Tale fenomeno è costituito da due elementi, uno oggettivo, ossia gli abusi reiterati, costituiti dal susseguirsi di comportamenti in sé leciti o illeciti, e uno soggettivo, rappresentato dalla coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare un danno al lavoratore (T. Roma, Sez. lavoro, 15.12.2020, n. 8703).
Per dichiarare la mancata osservanza dell’art. 2087, occorre provare il collegamento tra condotta e danno e l’idoneità di quella condotta ad incidere sulla salute e serenità del lavoratore, divenendo anzi pienamente giustificabile il licenziamento dell’autore del comportamento antigiuridico. Tuttavia, larga parte della giurisprudenza richiede che gli specifici comportamenti persecutori siano ripetuti nel tempo e preordinati al raggiungimento dello scopo di danneggiare il lavoratore.
Tuttavia, questo ha posto nel tempo una serie di interrogativi sull’illiceità di comportamenti del datore di lavoro o dei colleghi che, pur non soddisfacendo il requisito di reiterazione degli abusi, siano idonei a violare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In merito a tali interrogativi, la giurisprudenza ha, di recente, elaborato una nuova fattispecie contigua al mobbing, definita straining, integrata dallo stress forzato inflitto al lavoratore dal superiore gerarchico, la quale giustifica la pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 2087 (C. 3977/2018). In particolare, lo straining si distinguerebbe dal mobbing per l’assenza di continuità nelle azioni vessatorie. In tal caso, il peggioramento delle condizioni lavorative, seppur permanente, sarebbe riconducibile a provvedimenti o comportamenti isolati del datore di lavoro, comunque idonei a cagionare una perdurante modificazione della situazione professionale del prestatore di lavoro, idonea a ripercuotersi sulle sue condizioni psico-fisiche e relazionali (T. Roma, Sez. lavoro, 1.12.2020, n. 8208; T. Pavia 22.5.2020)
Con l’ordinanza del 19 ottobre 2023 n. 29101, La Corte di Cassazione dà un elemento in più, riconoscendo che, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta in questa materia è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica). Nel caso concreto, all’interno di un’impresa si era venuto a creare un rapporto stressante tra il ricorrente e la sua diretta superiore, che aveva portato a una discussione animata, con conseguente attacco ischemico del lavoratore. La Corte ha riconosciuto il diritto a ricevere il risarcimento del danno anche se trattasi di un episodio isolato al di fuori di una condotta persecutoria o discriminatoria sistematica e prolungata nel tempo.

