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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 3 Novembre 2023

CEDOLARE SECCA: NOVITA’ E CONVENIEZA PER LE LOCAZIONI BREVI

L’art.18 del Ddl di bilancio interviene sull’aliquota della cedolare secca applicabile alle locazioni brevi, ovvero quelle locazioni abitative di durata non superiore a 30 giorni stipulate da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, aumentandola dal 21% al 26%. Tuttavia, a differenza di quanto inizialmente pronosticato, l’aliquota del 26% dovrà essere applicata solo nel caso in cui la locazione breve riguardi più di un appartamento per ciascun anno d’imposta. In altre parole, resteranno al 21% le locazioni brevi di chi affitta un solo appartamento, mentre saranno sottoposte all’aliquota meno favorevole del 26% tutte le locazioni brevi, qualora le stesse riguardino due o più appartamenti nello stesso anno d’imposta.

La convenienza fiscale tra cedolare secca e tassazione ordinaria dovrà essere attentamente valutata, non solo a fronte della nuova aliquota suddetta ma anche alla luce delle novità in termini IRPEF, quali l’accorpamento dei primi due scaglioni con aliquota al 23% a partire dal 2024 e la revisione degli scaglioni successivi (in vigore dal 2022) che prevede un’imposizione al 35% fino a 50.000€ ed al 43% per redditi superiori.

La scelta deve tener conto anche di eventuali detrazioni d’imposta in capo al soggetto passivo, le quali possono essere scomputate esclusivamente dall’IRPEF e non dalla cedolare secca.

Si ricorda che la possibilità di scegliere l’opzione della cedolare secca in luogo della tassazione ordinaria è attuabile solo in caso di destinazione di massimo quattro immobili per ciascun periodo d’imposta (comma 595 dell’art.1 della L.178/2020). Superata tale soglia, l’attività si considera svolta in forma imprenditoriale ex. art. 2082 c.c., senza possibilità di applicazione della cedolare secca.


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