Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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27 Ottobre 2023
REGIME PEX APPLICABILE AI NON RESIDENTI E SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21261/2023 si è espressa in merito ad una controversia sorta tra una società estera – priva di stabile organizzazione in Italia – e l’Agenzia delle Entrate, per il mancato rimborso della maggiore IRES versata a seguito del mancato riconoscimento del regime pex (trattamento riconosciuto alle società residenti e a quelle non residenti con stabile organizzazione in Italia).
Con tale sentenza la Cassazione ha chiarito che:
- la stipula di una Convenzione contro la doppia imposizione non elimina il rischio di disparità di trattamento tra società percipienti e non comporta necessariamente la compatibilità del sistema tributario nazionale con i principi previsti dal TFUE in materia di libera circolazione di capitali;
- l’assenza di una stabile organizzazione in Italia di una società non residente non è un elemento in grado di giustificare la disparità di trattamento.
La Cassazione conclude pertanto che il regime “PEX” è applicabile anche alle plusvalenze realizzate da società estere prive di stabile organizzazione in Italia, sempreché siano soddisfatti tutti i requisiti prescritti (cfr. art. 87 del TUIR). Ciò alla luce dei principi comunitari in tema di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali (artt. 49 e 63 TFUE).
Occorre da ultimo ricordare che la maggioranza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia prevedono la non tassazione in Italia delle plusvalenze in esame realizzate dai soggetti non residenti; ne consegue che la sentenza in commento ha un impatto pratico piuttosto limitato.
Vi sono tuttavia alcune convenzioni che prevedono la potestà impositiva concorrente dello Stato di residenza e dell’Italia, come ad esempio, a determinate condizioni, quella stipulata con la Francia.

