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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Aprile 2026

SENTENZA N. 419/2026 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA IN MATERIA DI DURATA DELLO STAFF LEASING

Con la sentenza n. 419 dell’11 marzo 2026, il Tribunale di Brescia ha affrontato il tema della somministrazione di lavoro nel caso di lavoratori assunti dall’agenzia di somministrazione a tempo indeterminato, escludendo l’applicazione dei principi eurounitari in materia di lavoro precario.

Il caso riguardava un lavoratore inizialmente impiegato con contratti a termine e successivamente assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, con invio continuativo presso la medesima impresa utilizzatrice. A seguito dell’interruzione della missione, il lavoratore ha contestato all’impresa utilizzatrice  la legittimità della durata del rapporto.

Il giudice ha respinto le pretese, rilevando che i limiti previsti dall’art. 19 del DLgs. 81/2015 si riferiscono ai soli rapporti a termine. In presenza di un’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia, il rapporto è considerato stabile e non rientra nell’ambito del lavoro precario.

La decisione, tuttavia, si inserisce in un contesto giurisprudenziale non uniforme. Lo stesso Tribunale di Brescia, in una precedente pronuncia, aveva sostenuto un orientamento opposto, ritenendo applicabili i principi eurounitari anche allo staff leasing a tempo indeterminato. Analoghe divergenze emergono anche in altre sedi giudiziarie, a conferma di un quadro interpretativo ancora instabile.

Per le imprese utilizzatrici ciò comporta un evidente margine di rischio. In assenza di un orientamento consolidato, appare opportuno adottare un approccio prudenziale, evitando missioni eccessivamente prolungate che possano essere considerate non coerenti con la natura “temporanea” della somministrazione.


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