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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 21 Giugno 2024

SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO ALL’IMPORTAZIONE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO

A partire dal 1° luglio 2024, gli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali (AEOC) potranno usufruire dello sdoganamento centralizzato all’importazione. Questo istituto, regolato dall’art. 179 del Reg. n. 952/2013 e implementato dalla decisione Ue n. 2879/2023, consente agli importatori di espletare le formalità doganali nello Stato membro di stabilimento, indipendentemente dallo Stato membro di importazione dei beni.

Il funzionamento sarà il seguente: l’AEOC presenterà la dichiarazione doganale presso l’Ufficio del proprio Paese di residenza, che effettuerà i controlli e riscuoterà il dazio. Gli uffici doganali degli Stati coinvolti scambieranno le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione e lo svincolo delle merci. Infine, l’IVA sarà versata nello Stato membro di importazione secondo l’aliquota applicabile.

L’imposta sarà riscossa attraverso due metodi:

  • Deferred Payment: pagamento differito ai sensi dell’art. 211 comma 1 della Direttiva IVA.
  • Postponed Accounting: inversione contabile nella dichiarazione IVA del periodo, ai sensi dell’art. 211 comma 2 della Direttiva IVA, metodo che In Italia è riservato a specifici materiali o prodotti, ai sensi dei commi commi 5 e 6 dell’Art. 70 DPR 633/72, tra cui oro, rottami e semilavorati di metalli ferrosi e non ferrosi.

Per recuperare l’IVA sulle merci importate, l’AEOC non stabilito in Italia dovrà seguire le seguenti procedure:

  • Con il “deferred payment”, potrà utilizzare la procedura di rimborso ex art. 38-bis2 del DPR 633/72, qualora effettui nel territorio dello stato solo operazioni per le quali l’IVA è dovuta dal cessionario o dal committente o prestazioni di trasporto non imponibili. Diversamente, dovrà ricorrere alla nomina di un rappresentante fiscale o all’identificazione diretta.
  • In caso di inversione contabile, è necessario acquisire una posizione IVA in Italia, tramite nomina di un rappresentante fiscale o identificazione diretta.

In una prima fase, potranno beneficiare della semplificazione tutte le merci, eccetto quelle soggette ad accisa, merci unionali nell’ambito di scambi con territori fiscali speciali e merci soggette a misure di politica agricola comune. A partire dal 2 giugno 2025 lo sdoganamento centralizzato sarà esteso a tutte le merci senza eccezioni.


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