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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 27 Febbraio 2026

SAS ESTINTA E DEBITI TRIBUTARI: RESPONSABILITÀ DEL SOCIO ACCOMANDANTE SOLO NEI LIMITI DELLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE

Con ordinanza del 5 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato una cartella di pagamento relativa all’imposta di registro e alle sanzioni dovute da una società in accomandita semplice, nei confronti di un socio accomandante. La Corte ha ribadito che il socio accomandante risponde delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti del capitale conferito e può essere chiamato a rispondere solo entro i limiti di quanto eventualmente percepito a titolo di quota di liquidazione, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 602/1973, l’amministrazione finanziaria, per far valere le responsabilità dei soci di una società estinta, deve provare- in caso di contestazione- l’effettiva distribuzione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell’articolo 2495, comma 3 c.c., trattandosi di una condizione dell’azione. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta distribuzione di somme ai soci, né mediante il bilancio finale di liquidazione né attraverso altri elementi probatori; da ciò la conferma dell’annullamento della cartella di pagamento.


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