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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 9 Marzo 2026

CESSIONI INTRACOMUNITARIE CON LAVORAZIONE: TERMINE PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI

Con la risposta a interpello n. 65/2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul termine entro cui i beni oggetto di cessione intracomunitaria devono essere trasferiti in un altro Stato membro, nei casi in cui il trasporto sia effettuato dal cessionario e i beni siano sottoposti a lavorazione prima della spedizione.

Il caso esaminato riguarda una vendita di beni da un soggetto nazionale ad un altro soggetto nazionale che, a sua volta, li rivende a un cliente stabilito in un altro Stato membro, con installazione nel Paese di destinazione. La prima cessione non è immediata e i beni restano presso lo stabilimento del primo cedente per essere completati tramite lavorazioni e assemblaggi.

La questione centrale riguarda l’individuazione del momento dal quale decorre il termine di 90 giorni entro il quale i beni devono risultare trasportati in un altro Stato UE affinché la cessione possa beneficiare della non imponibilità IVA. Dal 1° settembre 2024, infatti, la normativa in materia di sanzioni prevede una penalità pari al 50% dell’imposta qualora la merce, trasportata dal cessionario o per suo conto, non risulti arrivata nello Stato membro di destinazione entro tale termine.

L’Agenzia chiarisce che, in situazioni come quella descritta, il termine dei 90 giorni non decorre dal trasferimento della proprietà del bene, ma dalla consegna della merce per il suo definitivo invio nello Stato membro di destinazione, ossia dal momento in cui il bene è effettivamente pronto per essere spedito all’estero. Tale consegna deve risultare da adeguata documentazione, come DDT, CMR o altri mezzi di prova riconosciuti dalla normativa e dalla prassi.

È inoltre prevista la possibilità di regolarizzazione: se il bene non viene spedito entro i 90 giorni, il cedente può sanare la situazione entro i successivi 30 giorni versando l’IVA e rettificando la fattura originariamente emessa in regime di non imponibilità. Qualora successivamente venga dimostrata l’effettiva uscita del bene dal territorio nazionale, l’imposta versata potrà essere recuperata tramite nota di variazione o richiesta di rimborso.


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