Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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9 Marzo 2026
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E REQUISITO DI TEMPORANEITA’
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2637/2026, affronta il tema della somministrazione irregolare di manodopera, concentrandosi in particolare sul principio di temporaneità che deve caratterizzare i contratti di somministrazione a tempo determinato., in linea con la direttiva UE 2008/104.
Il caso riguarda una lavoratrice impiegata presso la stessa azienda utilizzatrice tramite quattro contratti di somministrazione tra il 2015 e il 2017, per una durata complessiva di 29 mesi. La lavoratrice ha contestato la nullità del termine dei contratti chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore.
La Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, precisando che il lavoratore può far valere la nullità del termine anche facendo leva su altre disposizioni del diritto interno, come gli articoli 1344 e 1418 del Codice Civile, che disciplinano gli effetti di condotte elusive.
I giudici hanno ribadito che la temporaneità è un requisito immanente del contratto di somministrazione, anche in assenza di limiti legislativi specifici. Pertanto, quando la somministrazione viene utilizzata in modo abusivo o elusivo, deve essere dichiarata nulla, con conseguente riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice. L’orientamento della Corte si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle Corti italiane e dell’Unione Europea riguardo all’incompatibilità di un ricorso illimitato alla somministrazione di manodopera, con il principio di temporaneità previsto dalla normativa europea
