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27 Febbraio 2026
CASSAZIONE: INAMMISSIBILE IL RICORSO DELL’ENTE PER RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001 IN UN GRAVE INFORTUNIO SUL LAVORO
Con la sentenza n. 5357/2026, la Corte di Cassazione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ente avverso la decisione della Corte d’Appello di Brescia, confermandone la responsabilità ai sensi dell’’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di lesioni colpose gravi ex art. 590, comma 3, c.p. La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a un operaio, il cui braccio veniva trascinato da un rullo in movimento dopo che le protezioni antinfortunistiche del macchinario erano state rimosse, su disposizione dei preposti, per prevenire blocchi dell’impianto e velocizzare le operazioni produttive. Il Tribunale di Cremona aveva ravvisato una prassi tollerata di interventi manuali in assenza di adeguate cautele e una carenza organizzativa in materia di sicurezza; la Corte d’Appello aveva confermato tale ricostruzione limitandosi a ridurre la sanzione pecuniaria.
Nel ricorso per cassazione, l’ente contestava l’effettiva sussistenza dell’interesse o del vantaggio ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, sostenendo che la condotta era frutto di un’iniziativa estemporanea dei presupposti e non espressione di una politica aziendale, né conosciuta dai vertici. La Suprema Corte ha ribadito che interesse e vantaggio sono criteri alternativi e che è sufficiente la loro sussistenza anche con riferimento a uno solo degli autori del reato presupposto, richiamando altresì la necessità della colpa di organizzazione. Nel merito, i giudici hanno ritenuto che la rimozione sistematica dei dispositivi di sicurezza fosse funzionale a ridurre i tempi morti e i costi annessi ai blocchi dell’impianto integrando così un vantaggio per l’ente. In linea con l’orientamento consolidato, l’interesse o il vantaggio nei reati colposi vanno riferiti non all’evento lesivo, bensì alla condotta violativa delle regole cautelari. La pronuncia si inserisce nel dibattito sulla riforma della responsabilità degli enti, che mira a positivizzare tali criteri e a rafforzare l’onere di specifica contestazione del vantaggio in capo al pubblico ministero.
