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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 25 Novembre 2022

RISCOSSIONE TRIBUTI: omessi versamenti per ritardi nei pagamenti della p.a.

Per la Cassazione (ordinanza n. 30760 del 21.10.2022), non costituisce “causa di forza maggiore” per il mancato pagamento di imposte il notevole ritardo con cui la Pubblica amministrazione ha pagato i propri debiti nei confronti del contribuente moroso. La “forza maggiore”, infatti, deve essere intesa nella sua accezione penalistica e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla il potere del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta. Tali requisiti sono indicati nell’art. 6, comma V, del D.lgs. n. 472/1997. La pronuncia è particolarmente significativa in considerazione all’attuale periodo di crisi. Chi intende invocare la forza maggiore deve provare che non gli sia stato in alcun modo possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto versamento dei tributi, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni (non escluso il ricorso al credito bancario), anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. In conclusione per sostenere la non applicabilità delle sanzioni, oltre a rilevare lo stato di crisi, si deve documentare che l’impresa si sia adoperata per reperire altrove le risorse, anche mediante l’esposizione del patrimonio personale dell’imprenditore.   


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