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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 25 Novembre 2022

DIRITTO DEL LAVORO: ferie fruite non maturate recuperabili nell’ultima busta paga

Come noto, per il lavoratore dipendente, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite sono irrinunciabili. L’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 prevede un periodo minimo di ferie di 4 settimane annue; la contrattazione collettiva può tuttavia prevedere giorni aggiuntivi. Considerata la funzione dell’istituto, il comma II della disposizione in questione sancisce il divieto di monetizzare il periodo minimo di ferie, tranne il caso di cessazione del rapporto di lavoro. Con l’accordo delle parti (datore di lavoro e lavoratore) è permessa la fruizione di giorni di ferie non ancora maturati; questi ultimi potranno poi essere compensati con i giorni di ferie che lo stesso lavoratore maturerà nei mesi successivi per effetto della prosecuzione del rapporto di lavoro. Qualora poi si interrompa anticipatamente il rapporto di lavoro (con il dipendente che ha fruito di un maggior numero di giorni di ferie rispetto a quanti ne abbia maturato in tale situazione), pur non sussistendo alcuna indicazione normativa o di prassi, secondo la dottrina prevalente, il datore di lavoro ha la possibilità di recuperare quanto riconosciuto al dipendente a titolo di ferie godute in eccesso nell’ultima busta paga.


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