Una delle novità rilevanti della riforma del processo tributario, introdotta dalla Legge n. 130/2022, è costituita dalla possibilità della testimonianza in forma scritta. In precedenza l’art. 7 del D.lgs. n.546/1992 escludeva il giuramento e la prova testimoniale. La novità si applica a partire dai ricorsi notificati dal 16.9.2022; la norma ora prevede che il testimone fornisca per iscritto le risposte ai quesiti, compilando il modello di testimonianza e indicandone le ragioni. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. L’introduzione della testimonianza scritta può indurre a ipotizzare che nel rito tributario, dopo la riforma, ci sia spazio anche per la testimonianza in forma orale in base alla clausola generale, prevista dall’art. 1, comma II, del D.lgs. n. 546/1992.