Nella risposta di interpello N. 203/2024, l’Agenzia dell’Entrate afferma l’impossibilità di emettere una nota di variazione IVA in caso di rinuncia unilaterale a un credito ritenuto inesigibile. La rinuncia unilaterale al credito non rientra tra le ipotesi previste dal comma 2 dell’art.26 del DPR 633/72, che consente l’emissione di note di variazioni IVA per il recupero dell’imposta solo in casi specifici come nullità, annullamento, revoca, o risoluzione, anche consensuale, del contratto. Inoltre, con riferimento alla riduzione dell’imponibile in caso di mancato pagamento, i successivi commi circoscrivono tale facoltà alle sole ipotesi di assoggettamento della controparte a procedura concorsuale o a procedure esecutive individuali conclusesi con esito negativo. Al di fuori di queste situazioni, il mancato incasso della fattura assume una valenza esclusivamente finanziaria, ma non fa venir meno l’operazione economica originaria. L’intento del legislatore è quello di evitare comportamenti arbitrari da parte dei contribuenti.