Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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18 Ottobre 2024
VALUTAZIONE DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO NELL’APPLICAZIONE DEI BENEFICI DA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26640, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla prova del beneficiario effettivo delle royalties ai fini dell’applicazione della ritenuta agevolata prevista dall’art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. La questione centrale riguardava se una società lussemburghese, destinataria di compensi per l’uso di marchi alberghieri, fosse l’effettiva beneficiaria delle royalties. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che il reale beneficiario fosse la società controllante statunitense, mentre considerava la controllata lussemburghese un mero intermediario.
La Cassazione ha ribadito il principio del “beneficiario effettivo”, che richiede che solo chi ha la reale disponibilità giuridica ed economica dei proventi può beneficiare delle agevolazioni fiscali. La società contribuente deve superare tre test distinti: il substantive business activity test (per verificare l’effettiva attività economica della società), il dominion test (per accertare la libera disponibilità dei proventi) e il business purpose test (per valutare se la struttura societaria sia finalizzata al risparmio fiscale).
Nel caso specifico, la Corte ha riconosciuto che la società lussemburghese aveva superato tali test, dimostrando di svolgere un’attività economica effettiva legata allo sfruttamento dei marchi e di avere il diritto di disporre liberamente delle royalties, confermando così l’applicazione dell’aliquota convenzionale ridotta del 10% in luogo di quella del 30%. La sentenza ribadisce l’importanza di questi criteri nella valutazione della sostanza economica delle società anche al di fuori del contesto delle direttive europee.

