Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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7 Febbraio 2025
RIMBORSI SPESE DI PARCHEGGIO FUORI DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
Con riferimento ai nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta in vigore dal 1° gennaio 2025, si segnala quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle spese di parcheggio nella consulenza giuridica n. 5 del 31 gennaio 2019. In caso di trasferte fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro, il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio, spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio è interamente tassato qualora il datore di lavoro adotti i sistemi del rimborso forfetario e misto, mentre rientra tra le “altre spese” detassate in capo al dipendente fino all’importo massimo di15,49 euro giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero), in caso di rimborso analitico.
Nella Circolare Ministeriale n. 326/97 (par. 2.4.1) sono infatti ricomprese tra le “altre spese ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio” soggette alle sopra citate franchigie, quelle riguardanti la “lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc., anche non documentabili, purchè analiticamente attestate dal dipendente in trasferta. Si tratterebbe quindi di spese diverse da quelle per cui opera il nuovo obbligo di pagamento tracciabile, e il rimborso di dette spese sostenute in caso di trasferta fuori dal territorio comunale sembra, dunque, non imponibile, entro i predetti limiti, e deducibile in capo alla società, anche se tali spese sono state sostenute in contanti.
In caso di trasferte all’interno del Comune, i rimborsi delle spese (tranne quelle di viaggio e trasporto comprovate e documentate) concorrono in ogni caso a formare il reddito di lavoro dipendente.
Analoghe conclusioni dovrebbero essere applicabili ai rimborsi corrisposti ai lavoratori autonomi.