Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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7 Febbraio 2025
POLIZZE VITA IN PARTI UGUALI AGLI EREDI
Due recenti ordinanze della Cassazione (n. 25914/2024 e n. 28749/2024) hanno chiarito aspetti legati alla designazione dei beneficiari nelle polizze caso morte quando non vengono indicati nominativamente, ma solo come “eredi”.
Tra i punti salienti dei provvedimenti vi sono la designazione degli “eredi”, termine che individua i beneficiari, ma non implica la ripartizione automatica dell’indennizzo secondo le quote ereditarie, a meno che non sia specificato diversamente. In mancanza di esplicite indicazioni, la Cassazione ha stabilito che l’indennizzo si ripartisce in parti uguali tra i beneficiari, in quanto il diritto dei beneficiari nasce dal contratto e non dalla successione.
Viene, inoltre, precisato che se la polizza designa eredi legittimi, ma esiste un testamento, l’istituzione degli eredi testamentari non annulla né modifica la designazione originaria, a meno di una revoca esplicita della polizza.
Per quanto riguarda, infine, la situazione in cui un beneficiario designato sia premorto o rinunci all’eredità, la Cassazione ha chiarito che il diritto del beneficiario si acquisisce iure proprio con la designazione nella polizza. Di conseguenza, il diritto si trasferisce iure successionis agli eredi del beneficiario premorto, senza applicazione delle disposizioni relative alla successione.
Ad esempio, se il contraente ha solo due fratelli e ha designato come beneficiari gli “eredi”, di cui uno premorto dopo la stipulazione della polizza, il beneficio sarà così suddiviso: il fratello superstite riceverà metà della somma, mentre i figli del fratello premorto riceveranno l’altra metà. Se invece il fratello premuore prima della firma della polizza, la designazione dei beneficiari avviene successivamente alla sua morte, per cui l’indennità verrà suddivisa in parti uguali tra il fratello superstite e i figli del premorto (1/3 per ciascuno).
