Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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3 Luglio 2026
RIMBORSI CHILOMETRICI AI SOCI: LA CASSAZIONE CONFERMA LA DEDUZIONE INTEGRALE
Il tema della deducibilità dei rimborsi chilometrici riconosciuti ai soci o associati di studio continua a essere oggetto di contenzioso tra professionisti e Amministrazione finanziaria, soprattutto in relazione al rapporto tra art. 164 e art. 54 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate tende a ricondurre tali costi alla disciplina dei veicoli aziendali, applicando il limite di deducibilità del 20% previsto dall’art. 164 TUIR, presupponendo un utilizzo promiscuo dei mezzi. Gli studi professionali, invece, sostengono che i rimborsi chilometrici per l’uso di veicoli propri o di terzi nell’attività professionale rientrino nei costi integralmente deducibili, in quanto inerenti ex art. 54 TUIR.
La giurisprudenza di Cassazione più recente ha riconosciuto questa seconda impostazione, chiarendo che il limite dell’art. 164 si applica ai costi relativi a veicoli di proprietà (acquisto e gestione), mentre non riguarda i rimborsi chilometrici, che possono essere dedotti integralmente se adeguatamente documentati e inerenti.
Ne deriva un principio operativo importante: ciò che rileva non è la presunzione di uso promiscuo del mezzo, ma la prova della strumentalità della trasferta rispetto all’attività professionale. In presenza di tale prova, il costo è pienamente deducibile.
Quanto alla documentazione, la prassi degli studi (note spese, indicazione di targa, data, motivo della trasferta) è generalmente ritenuta idonea, soprattutto se corroborata da elementi esterni o presuntivi, come pedaggi, parcheggi o fatturazione al cliente.
In sintesi, la tendenza più recente è orientata al riconoscimento di una piena deducibilità dei rimborsi chilometrici, a condizione che siano tracciabili e coerenti con l’attività svolta.
