Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
3 Novembre 2023
RIMBORSI A NON RESIDENTI: LEGITTIMI ANCHE CON CERTIFICAZIONI TARDIVE
Negli anni la non tempestiva presentazione della documentazione presentata dal non residente per il rimborso delle ritenute italiane, ha creato frequenti controversie con l’Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27646/2023, avente a riguardo il rimborso di ritenute applicate su dividendi che possedevano i requisiti per beneficiare dell’esenzione ai sensi della Direttiva UE “Madre – Figlia”, ha precisato che:
- la trasmissione del certificato di residenza fiscale da parte della società madre estera, tardiva rispetto alla distribuzione dei dividendi, non pregiudica il diritto di far valere l’esenzione da ritenuta sui dividendi o ottenerne il rimborso;
- il requisito della “preventività” previsto dall’art. 27-bis, comma 3, DPR 600/73 è posto nell’interesse della società figlia residente, che, senza la documentazione di supporto, assumerebbe la qualità di sostituto di imposta, facendosi carico delle eventuali sanzioni, nel caso l’esenzione non fosse dovuta;
- in ogni caso, la documentazione tardiva deve evidenziare la sussistenza dei presupposti per l’esenzione al momento del pagamento dei dividendi.
Infine, la sentenza della Cassazione ha chiarito che i rimborsi madre-figlia sono pienamente legittimi quando la società estera non ha materialmente assolto imposte nel proprio Stato di residenza, essendo sufficiente l’assoggettamento potenziale.

