Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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29 Luglio 2022
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI: scelta non modificabile
La scelta del contribuente di “rivalutare” la partecipazione detenuta in una società tramite il versamento rateale dell’imposta sostitutiva non può essere ritrattata con un’integrativa a posteriori che ometta il quadro “RT”. L’opzione per la sostitutiva è infatti frutto di una libera scelta del contribuente e non rientra tra le “dichiarazioni di scienza”, suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili. Questi principi sono stati fatti propri dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza n. 2004 del 16.5.2022), che ha riformato la sentenza di I grado, confermando l’orientamento della Cassazione, che già si era espressa sul tema con la sentenza n. 8749/2021. Il principio suesposto si fonda anche sui principi generali del diritto riguardo alla irrevocabilità della scelta unilaterale del contribuente, prevista dagli articoli 1324 e 1334 e seguenti del Codice civile.