Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 6042/2021, ha precisato come nella cessione di una partecipazione societaria, se non diversamente disposto dalle parti, non consegue anche la cessione dell’eventuale finanziamento che questo vanti nei confronti della società partecipata. Ciò in quanto tale finanziamento deriva da un rapporto connesso ma distinto da quello sociale e quindi estraneo al novero dei diritti patrimoniali inerenti alla partecipazione. L’intervenuta cessione anche del credito può comunque emergere dall’atto stesso di cessione delle quote o da un separato negozio. Peraltro, appurata tale cessione, ove il finanziamento sia stato concesso alla società (dal socio che ha ceduto la partecipazione) in un momento in cui la società versava in una situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale, l’eventuale richiesta di restituzione (da parte di chi ha acquistato la partecipazione) in un momento in cui persista la suddetta situazione societaria integrerebbe una pretesa inesigibile. Ciò anche nel caso in cui, nel frattempo, l’acquirente della partecipazione l’abbia, a sua volta, ceduta.