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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 15 Luglio 2022

IVA-REGISTRO: vendita di immobile strumentale collegato ad altri beni aziendali

Come noto, la nuova versione dell’art. 20 del Testo unico sull’imposta di registro, in vigore dalla fine del 2017, impedisce all’Ufficio di emettere accertamenti collegando l’atto presentato alla registrazione ad altri atti; l’Agenzia deve infatti procedere alla tassazione con specifico riguardo a ciascun singolo atto. La Cassazione invece (sentenza n. 30974 del 2.11.2021) ha qualificato quale unitaria <cessione d’azienda> una pluralità di atti, tutti assoggettati ad IVA, con i quali il medesimo soggetto cessionario aveva acquisito dapprima un edificio, destinato ad attività di ristorazione, poi alcune attrezzature; il cessionario aveva poi, a sua volta, concesso in affitto un ramo d’azienda avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di bar-ristorante. La Cassazione ha quindi stabilito che il trasferimento dell’immobile doveva essere assoggettato ad imposta di registro, anziché ad IVA, asserendo che, nella specie, non poteva aversi dubbio circa la funzione strumentale del bene in relazione all’attività dell’azienda e <la non suscettibilità, senza radicali trasformazioni, di una destinazione dello stesso diversa da quella in rapporto strumentale con l’attività aziendale, storicamente esercitata>. La citata sentenza è stata oggetto di critica da parte della dottrina, in quanto il <collegamento tra atti> (ai fini della tassazione) può avvenire solo in presenza di <abuso del diritto>


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