L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 204 del 21.4.2022, ha esaminato il caso della liquidazione del trattamento di fine mandato, collegato ad una polizza assicurativa, stipulata dalla società a favore del socio/procuratore (indicato quale beneficiario della polizza). Secondo l’Agenzia, il liquidatore (della società) non deve versare le ritenute fiscali, per conto della società, qualora tali somme siano erogate dall’assicurazione dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese. L’interpello è stato inoltrato dal liquidatore in relazione alle responsabilità del sostituto d’imposta, previste dall’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Naturalmente il beneficiario dovrà indicare tali somme nella dichiarazione dei redditi, potendole sottoporre a tassazione separata ricorrendo le condizioni previste dall’art. 17, comma I, lett. c-, del TUIR; in quest’ultimo caso è previsto il versamento dell’acconto 20%.