Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
15 Luglio 2022
DIRITTO SOCIETARIO: responsabilità illimitata dell’accomandante
Come noto, la responsabilità del socio illimitatamente responsabile, riguardo alla dichiarazione di fallimento, è efficace entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata. La Cassazione (ordinanza n. 6771/2022), chiamata a pronunciarsi sul comportamento di un socio accomandante che aveva posto in essere atti di amministrazione, ha avuto modo di precisare quanto segue. L’ingerenza nella gestione sociale, da parte del socio accomandante (art. 2320 del Codice civile) giustifica la responsabilità illimitata quando si sia compiuto un atto di gestione e non un mero atto esecutivo. Ciò dipende non tanto dalla durata nel tempo dell’attività complessivamente posta in essere dall’accomandante o dalla reiterazione e dalla frequenza degli atti compiuti, quanto dalla collocabilità degli stessi nell’alveo delle scelte spettanti al titolare dell’impresa in cui si concreta la gestione della società, restando conseguentemente esclusi gli aspetti di carattere esecutivo inerenti all’adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano. Nel caso di specie è stato attribuito rilievo al fatto che l’accomandante avesse: –acquistato un’auto per la società in assenza di procura speciale; -partecipato alla scelta dei campionari; –operato sul conto corrente della società sulla base di una delega in tal senso.

