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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 30 Gennaio 2026

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL SOCIO DI S.R.L.: NECESSARIA LA PROVA DEL DOLO NELL’INTENZIONALITÀ DELL’ATTO GESTORIO DANNOSO

Con l’ordinanza n. 32545 del 13 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha precisato l’ambito applicativo dell’art. 2476 c.c., stabilendo che la responsabilità solidale del socio non amministratore di società a responsabilità limitata per atti di mala gestio è configurabile esclusivamente in presenza del requisito dell’intenzionalità qualificata dal dolo. La Suprema Corte ha chiarito che l’avverbio “intenzionalmente” contenuto nella disposizione normativa postula la dimostrazione, sul piano probatorio, della piena consapevolezza e volontà del socio in ordine all’atto gestorio indebito, con conseguente esclusione di qualsiasi forma di responsabilità colposa, anche grave, nonché dell’inerzia o del mero difetto di vigilanza. Al contempo, non è richiesto il dolo specifico di nuocere alla società, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella cosciente determinazione, autorizzazione o induzione all’adozione di decisioni gestionali dannose. Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna risarcitoria della società socia che, dopo aver acquisito il controllo totalitario di un’azienda in dissesto mediante un’operazione per il corrispettivo simbolico di 5 euro e aver assoggettato gli amministratori formali a vincoli contrattuali mediante patto parasociale operativo, aveva coscientemente avallato e diretto specifiche operazioni di mala gestio consistenti in svendite patrimoniali e locazioni antieconomiche poste in essere sistematicamente a detrimento della massa creditoria, assumendo così la veste sostanziale di amministratore di fatto e rispondendo solidalmente ex art. 2476 c.c. per i danni cagionati.


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