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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 30 Gennaio 2026

PRESTAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI: SENTENZA N. 11/2026 CGT REGGIO

La CGT di Reggio Emilia, con sentenza n. 11/2026, ha ribadito che l’onere di dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria.

Il caso riguarda la contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di fatture per prestazioni di consulenza ritenute oggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, i fornitori non avrebbero avuto una struttura organizzativa adeguata e l’oggetto sociale sarebbe stato incoerente con le attività fatturate. La società verificata ha, invece, prodotto contratti, fatture e documentazione coerente con l’attività svolta, contestando l’assenza di prove concrete a supporto delle accuse.

Secondo i giudici l’Ufficio deve dimostrare la fittizietà delle operazioni con elementi concreti, gravi e concordanti. È, inoltre, richiamato l’orientamento della Cassazione secondo cui la mancanza di una struttura complessa, la sede estera del fornitore o informazioni reperibili sul web non costituiscono, di per sé, prova dell’inesistenza delle prestazioni.

Viene inoltre confermato il principio per cui l’operazione economica deve essere valutata nella sua effettività sostanziale e non sulla base della sola coerenza formale con l’oggetto sociale, potendo l’impresa svolgere attività economicamente rilevanti anche se non rigidamente tipizzate nello statuto.


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