Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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5 Maggio 2025
RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI CREDITI D’IMPOSTA ESTERI
Con l’ordinanza n. 10642/2025, la Corte di Cassazione interviene sul tema dei crediti d’imposta esteri, affermando che il diritto di scomputare le imposte pagate all’estero non decade se non esercitato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il reddito è stato prodotto.
Il caso esaminato riguardava un contribuente che aveva generato redditi all’estero in diversi anni (2009, 2010, 2011 e 2013), ma aveva esercitato il diritto alla detrazione delle imposte estere solo nella dichiarazione relativa al 2014. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la legittimità di tale comportamento, ritenendolo tardivo e procedendo con la liquidazione automatica e l’emissione della cartella. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, sulla base di tre ordini di ragioni.
In primo luogo, la Corte ha chiarito che l’art. 165 del TUIR richiede che il calcolo della detrazione sia riferito all’anno di produzione del reddito estero, aenza tuttavia prevedere una decadenza automatica qualora l’indicazione non venga riportata nella dichiarazione dell’anno di competenza. Il diritto alla detrazione può, infatti, essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dal codice civile (Art. 2946).
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato come la normativa attuale non preveda una decadenza esplicita, a differenza della vecchia formulazione dell’ art. 15 TUIR (essa prevedeva espressamente la decadenza in caso di mancato scomputo della detrazione per le imposte estere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui ne è avvenuto il pagamento a titolo definitivo), e che l’omessa dichiarazione del reddito estero o la sua mancata indicazione in dichiarazione non possono di per sé precludere il diritto al credito d’imposta. Infine, la pronuncia accenna al principio di diritto internazionale in base al quale lo Stato italiano è soggetto all’ obbligo di eliminare la doppia imposizione in presenza di convenzioni bilaterali. Sebbene il tema non sia sviluppato in modo organico della ordinanza, esso sembra ricollegarsi ai recenti orientamenti interpretativi della giurisprudenza di merito e di legittimità che affermano la natura sostanzialmente incondizionata del diritto alla detrazione dell’imposta estera nei rapporti con Stati legati all’Italia da Convenzioni contro le doppie imposizioni.

