Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
-
7 Luglio 2025
PUBBLICATO IL DM DI COORDINAMENTO TRA OIC 34 E REGOLE DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES E IRAP
Con l’emanazione del Decreto Ministeriale del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha finalmente introdotto le attese disposizioni di coordinamento tra il nuovo principio contabile OIC 34, dedicato alla rilevazione dei ricavi, e la normativa fiscale IRES e IRAP. Il decreto riguarda i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile (esclusi quindi le micro-imprese non in forma ordinaria) e per i quali vale il principio della derivazione rafforzata, ossia il riconoscimento fiscale dei criteri contabili di qualificazione, imputazione temporale e classificazione.
Il MEF ha confermato che il sistema fiscale recepisce, in via generale, le regole contabili previste dall’OIC 34, senza necessità di ulteriori conferme normative. Tuttavia, il decreto interviene su alcune specifiche fattispecie rispetto alle quali vi sono margini di incertezza interpretativa, in particolare:
- i costi per l’ottenimento del contratto;
- le penalità contrattuali;
- le vendite con diritto di reso.
Queste situazioni sono ora disciplinate puntualmente dal DM in continuità con l’approccio già seguito con il DM 10 gennaio 2018 per l’IFRS 15.
Per il resto, i criteri dell’OIC 34 assumono piena rilevanza fiscale, inclusi aspetti chiave come:
- l’individuazione delle unità elementari di contabilizzazione;
- il raggruppamento di contratti;
- la determinazione del prezzo complessivo, anche tramite attualizzazione dei flussi finanziari;
- l’imputazione temporale dei ricavi, sia per la vendita di beni che per la prestazione di servizi;
- i criteri di rilevazione dei ricavi per società che operano per conto di terzi.
Di particolare rilievo la novità relativa alla tempistica di rilevazione dei ricavi da servizi: il principio contabile prevede ora, come regola generale, il metodo dello stato di avanzamento, a condizione che il diritto al corrispettivo sia maturato proporzionalmente e misurabile con attendibilità. In caso contrario, il ricavo va riconosciuto solo al completamento della prestazione.
