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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 11 Luglio 2025

CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI: CIRCOLARE ASSONIME N. 16/2025

Con la recente circolare n. 16/2025, Assonime torna sul tema della correzione degli errori contabili, evidenziando alcuni aspetti ancora incerti della disciplina fiscale applicabile, nonostante i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (interpelli n. 73/2024 e n. 63/2025).

La normativa attuale, modificata dal 2022, stabilisce che per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, le rettifiche da errori contabili assumono rilevanza fiscale nell’esercizio in cui vengono effettuate. Ciò è valido a condizione che, per i componenti negativi, non sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Assonime richiama l’attenzione anche sugli aspetti sanzionatori: la regolarizzazione contabile, se tempestiva, annulla la violazione alla base dell’infedele dichiarazione, escludendo quindi l’applicazione di sanzioni.

Un altro punto centrale riguarda l’ambito oggettivo della disciplina. Secondo l’Associazione, l’orientamento dell’Agenzia sembra estendere la rilevanza fiscale a tutte le categorie di errori contabili, inclusi quelli di classificazione, qualificazione e quantificazione dei componenti di reddito. Tuttavia, si auspica un chiarimento esplicito in tal senso.

Restano poi incertezze sul momento in cui le correzioni producono effetti fiscali: in alcuni casi (es. ammortamenti, leasing), si ricostruisce la situazione come se l’errore non fosse mai esistito; in altri (es. ROL), la rilevanza è limitata all’esercizio di correzione. Infine, Assonime sottolinea che, affinché la correzione dell’errore contabile abbia efficacia fiscale, è essenziale che il bilancio – con le relative rettifiche – sia approvato e revisionato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’esercizio in cui l’errore è stato corretto. Se tale scadenza non viene rispettata, la correzione non potrà più produrre effetti fiscali automatici e dovrà essere gestita tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.


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