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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 7 Luglio 2025

FATTURAZIONE DELLE RITENUTE A GARANZIA

La gestione delle ritenute a garanzia nei contratti di appalto è stata oggetto di una recente risposta ad un interpello (n. 52/2025) riguardante, nello specifico, operazioni in regime di split payment.

Le ritenute a garanzia sono somme trattenute (di norma tra il 5% e il 10%) dal committente a tutela di eventuali inadempienze, vizi o irregolarità che possono emergere nel periodo successivo all’esecuzione dell’opera o alla fornitura del servizio. Tali importi non sono una penalità, ma rappresentano un credito per l’appaltatore, da saldare a condizione di regolare esecuzione e conformità della prestazione commissionata.

Nel caso esaminato, un ente pubblico chiedeva se fosse corretto imporre all’appaltatore la fatturazione delle prestazioni al netto della ritenuta dello 0,5%, da addebitare solo alla conclusione del contratto e previa verifica di regolarità. L’Agenzia, tuttavia, ammette entrambe le modalità di fatturazione (al netto o al lordo della ritenuta), richiamando il principio di onnicomprensività del corrispettivo (art. 13 DPR 633/1972), per cui le ritenute, anche se non immediatamente incassate, fanno parte del compenso pattuito e, dunque, concorrono a formare la base imponibile IVA.

Nel regime di split payment, l’IVA non viene versata al fornitore ma direttamente all’Erario. L’esigibilità dell’IVA, per la quota trattenuta, si verifica solo al momento del pagamento (all’appaltatore o agli enti previdenziali, in caso di irregolarità), salvo opzione per l’esigibilità anticipata al momento della registrazione della fattura.

In sintesi, l’appaltatore può fatturare l’intero importo della prestazione, comprensivo della ritenuta, purché la ritenuta venga indicata separatamente, come detrazione non soggetta a IVA. Questo approccio non altera la corretta determinazione della base imponibile, né crea distorsioni nel meccanismo dello split payment.


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