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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 7 Luglio 2025

AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE: PUBBLICATE LE REGOLE ATTUATIVE

Con il decreto del 27 giugno 2025, il Dipartimento delle Finanze ha definito le modalità operative per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta previsto dal D.Lgs. 192/2024, chiarendo aspetti rilevanti per imprese che intendano beneficiare di questa opportunità, in termini di limiti e requisiti.

In primo luogo, è confermato che possono essere affrancate, anche parzialmente, una o più riserve in sospensione risultanti nei bilanci 2023 e 2024. Il valore affrancabile corrisponde al minore tra quelli rilevati nei due esercizi. Non sono, invece, ammessi all’affrancamento gli importi già utilizzati per la copertura di perdite e non ancora ricostituiti in bilancio.

L’affrancamento è, inoltre, precluso se le riserve sono state oggetto di delibera di distribuzione ai soci prima del 1° gennaio 2025. Lo stesso è, invece, ammesso nei casi in cui la distribuzione è deliberata tra il 1° gennaio 2025 e la presentazione della dichiarazione fiscale.

L’affrancamento comporta il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, da corrispondere in quattro rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza del saldo imposte 2024. La novità rilevante è che l’affrancamento si perfeziona con la sola indicazione in dichiarazione (quadro RQ di Redditi 2025), non rilevando in tal senso il versamento dell’imposta.

Per le società di persone (e per le società trasparenti ex artt. 115 e 116 TUIR), il beneficio è maggiore: l’importo affrancato si considera imputato ai soci e in fase di distribuzione, quindi, non è prevista ulteriore tassazione in capo ai soci.

E’, infine, previsto che  in caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, le riserve in sospensione possono essere affrancate secondo il regime IRPEF, senza successiva tassazione per i soci. Al contrario, in caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, si applica la disciplina IRES, e una successiva distribuzione genera imponibile in capo ai soci.


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