Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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16 Maggio 2025
PRESTAZIONI COMPLESSE SU BENI IMMOBILI: TRATTAMENTO IVA
La normativa IVA prevede regole specifiche per determinare dove una prestazione di servizi deve essere assoggettata a imposta. Una delle principali eccezioni alla regola generale – che fissa la territorialità IVA nello Stato del committente (se soggetto passivo) – riguarda i servizi relativi a beni immobili. In questi casi, l’IVA si applica nello Stato in cui si trova fisicamente l’immobile.
Affinché un servizio possa considerarsi “relativo a un bene immobile”, è necessario che vi sia un nesso sufficientemente diretto con il bene. Secondo la normativa europea (Regolamento UE 282/2011), ciò accade quando l’immobile è parte essenziale del servizio oppure quando l’attività comporta una modifica fisica o giuridica del bene.
Le situazioni da valutare sono spesso complesse. Un servizio può infatti includere molteplici componenti (es. logistica, accoglienza, attività tecniche), non tutte legate in modo chiaro all’immobile. Per questo motivo, la Commissione europea ha fornito criteri interpretativi utili nei casi di prestazioni complesse. Tra questi:
- è irrilevante se il servizio venga svolto fuori sede;
- non è escluso il “nesso” solo perché sono coinvolti più immobili;
- è necessario identificare quale sia l’elemento predominante del servizio offerto.
A supporto di questo approccio, l’Agenzia delle Entrate – nella recente risposta n. 87/2025 – ha analizzato il caso dell’utilizzo di un autodromo per eventi sportivi, comprensivo di servizi accessori come ospitalità e catering. L’Amministrazione ha confermato che, essendo l’autodromo parte essenziale della prestazione, il servizio è da considerarsi immobiliare, con conseguente applicazione dell’IVA in Italia.

