Passa al contenuto principale

Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 26 Giugno 2026

PLUSVALENZE DA SUPERBONUS: PER IL CALCOLO DEL DECENNIO CONTA L’ACQUISTO ORIGINARIO DELLA PIENA PROPRIETÀ

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 124/2026, ha fornito un i chiarimento in merito alla disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus. La questione assume particolare rilievo alla luce delle regole introdotte dal 2024, che assoggettano a tassazione le plusvalenze realizzate in caso di vendita di immobili sui quali siano stati effettuati interventi superbonus conclusi da non più di dieci anni.

Il caso esaminato riguarda un contribuente che aveva acquistato la piena proprietà di un immobile nel 2006, successivamente concedendo ai genitori un diritto di usufrutto, poi estinto nel 2022 per rinuncia gratuita degli usufruttuari. L’interrogativo riguardava l’individuazione della data da assumere come riferimento per verificare il periodo di possesso dell’immobile ai fini della nuova disciplina.

Richiamando i principi già espressi nella risoluzione n. 218/2008, l’Agenzia ha chiarito che la data rilevante resta quella dell’originario acquisto della piena proprietà. L’estinzione dell’usufrutto, infatti, non determina un nuovo acquisto del bene, ma comporta soltanto la riespansione del diritto già detenuto dal nudo proprietario.

La risposta evidenzia, infine, un ulteriore profilo di interesse: la plusvalenza non è imponibile qualora, nei dieci anni antecedenti la cessione, l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare.


resta aggiornato
in tempo reale

C.F. e P.I. 00734370356

© Baldi Prati & Partners. All rights reserved.
Powered by AgM Srl.