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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 26 Giugno 2026

OPERAZIONI PERMUTATIVE: PIÙ SPAZIO ALL’AUTONOMIA CONTRATTUALE NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IVA

Assonime, con la circolare n. 16/2026, ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte in materia di operazioni permutative e datio in solutum dall’art. 1 del D.L. 38/2026, convertito nella L. 88/2026. Le modifiche mirano a superare le difficoltà applicative emerse dopo l’abbandono del criterio del “valore normale”, introducendo un sistema maggiormente aderente alle concrete dinamiche economiche tra le parti.

La nuova disciplina attribuisce rilievo prioritario al valore monetario concordato contrattualmente per i beni o i servizi scambiati, riconoscendo quindi una maggiore autonomia negoziale nella determinazione della base imponibile IVA. Tale valore, tuttavia, non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi sostenuti per i beni ceduti o i servizi resi, individuato al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Secondo Assonime, il criterio del costo assume una funzione residuale e di salvaguardia, potendo rappresentare un parametro di verifica per l’Amministrazione finanziaria, sulla quale graverebbe l’onere di dimostrare l’eventuale incongruità del valore pattuito.

Restano aperti alcuni profili interpretativi, in particolare riguardo all’individuazione dei costi da assumere come soglia minima. Un primo orientamento propende per una nozione ampia, comprensiva anche di componenti non soggette a IVA, mentre un’impostazione ritenuta preferibile limita il computo ai soli costi che hanno generato applicazione dell’imposta e che siano direttamente imputabili ai beni o ai servizi oggetto della permuta, escludendo quindi spese generali e costi indiretti.

Assonime ritiene, infine, che eventuali conguagli in denaro pattuiti per compensare differenze di valore tra le prestazioni permutate debbano rimanere assorbiti nella base imponibile del bene o del servizio di maggior valore, interpretazione che ritiene valida anche qualora per il bene o il servizio di una o di entrambe le parti fosse necessario applicare il criterio suppletivo del costo.


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