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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 19 Settembre 2022

OPERAZIONI INFRAGRUPPO: il transfer pricing non ha natura antielusiva

Con la recente sentenza n. 26695 in materia di Transfer Pricing, la Corte di Cassazione torna sulla ripartizione dell’onere della prova confermando il principio per cui l’art. 110 comma 7 del TUIR non ha natura di clausola antielusiva; tale disciplina, finalizzata alla repressione dello spostamento dell’imponibile fiscale mediante operazioni infragruppo, non richiede, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la prova della natura elusiva di tali operazioni, ma la sola prova dell’esistenza di transazioni tra imprese collegate ad un prezzo inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute a valori di mercato.

In merito all’adeguatezza del metodo TNMM (Transactional Net Margin Method) ai fini della determinazione del suddetto valore di mercato, la Suprema Corte conferma che lo stesso è utilizzabile a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività.


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