Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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19 Settembre 2022
IMPOSTA DI SUCCESSIONE: il valore liquidato ai soci non è imponibile
Si verifica di frequente che negli statuti di S.r.l. e S.p.A. sia inserita la clausola che prevede, in caso di morte di un socio, la facoltà dei soci restanti di liquidare gli eredi, anziché consentire loro il subentro nella quota del de-cuius. Tale somma, secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 350 del 28.6.2022), non incide sulla base imponibile che gli eredi devono indicare nella denuncia di successione in riferimento a tale quota. Quest’ultimo valore imponibile, infatti, è pari a quello del patrimonio netto contabile (al netto degli ammortamenti e, di regola, senza tener conto dell’avviamento), considerato pro-quota in ragione dell’entità della quota di partecipazione al capitale sociale che era di titolarità del defunto. Il valore liquidato dai soci restanti agli eredi del socio defunto costituisce invece una “vicenda tra vivi”, successivo al subentro dei soci alla quota del de-cuius. La pretesa dell’Ufficio di integrare quanto a suo tempo dichiarato dagli eredi con il maggior valore percepito in sede di liquidazione della quota è stata quindi respinta.